Premier, iter delle
leggi, Senato: come cambia la
Costituzione
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CAMERA DEI DEPUTATI: La Camera
sarà l'organo politico e sarà costituito
da 518 deputati (oggi sono 630), di cui
18 eletti nelle circoscrizioni estere,
oltre ai deputati a vita, nominati dal
capo dello Stato, che potranno essere al
massimo tre. Di diritto gli ex
presidenti della Repubblica. L'età
minima per essere eletti scende a 21
anni (adesso è 25). La Camera è eletta
per cinque anni. Le Commissioni
d'inchiesta istituite dalla Camera
avranno gli stessi poteri dell'autorità
giudiziaria; la loro presidenza sarà
assegnata all'opposizione.
SENATO FEDERALE: I senatori
saranno 252 (oggi sono 315), eletti in
ciascuna Regione insieme all'elezione
dei rispettivi consigli regionali. A
questo numero si sommeranno i 42
delegati delle Regioni, che partecipano
ai lavori del Senato federale senza
diritto di voto: due rappresentanti per
ogni regione più due per le Province
autonome di Trento e Bolzano. Sarà
eleggibile chi ha 25 anni (oggi 40
anni). Con la proroga dei Consigli
regionali e delle province autonome sono
prorogati anche i senatori in carica.
CAPO DELLO STATO: Il presidente
della Repubblica non è più il
rappresentante dell'unità nazionale, ma
«rappresenta la Nazione ed è garante
della Costituzione e dell'unità federale
della Repubblica». Sarà eletto
dall'Assemblea della Repubblica,
presieduta dal presidente della Camera
dei deputati e composta da tutti i
parlamentari, i governatori e i delegati
regionali. Può diventare presidente
della Repubblica chi ha compiuto 40 anni
(oggi 50). Il capo dello Stato è eletto
a scrutinio segreto con la maggioranza
dei due terzi dei componenti l'Assemblea
della Repubblica. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti. Dopo il
quinto scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta. Il capo dello
Stato indice le elezioni della Camera e
quelle dei senatori. Nomina i presidenti
delle Autorità indipendenti, il
presidente del Cnel e il vicepresidente
del Consiglio superiore della
magistratura (Csm) nell'ambito dei
componenti eletti dalle Camere.
PREMIERATO: Non c'è più il
presidente del Consiglio, ma il Primo
ministro. Nomina e revoca i ministri
(adesso spetta al capo dello Stato, su
proposta del premier), determina (e non
più «dirige») la politica generale del
governo e dirigerà l'attività dei
ministri. Il Primo ministro non dovrà
più ottenere la fiducia dalla Camera, ma
dovrà soltanto illustrare il suo
programma sul quale la Camera dei
deputati esprimerà un voto. Inoltre
potrà porre la questione di fiducia e
chiedere che la Camera si esprima «con
priorità su ogni altra proposta, con
voto conforme alle proposte del
governo». In caso di bocciatura deve
dimettersi. Il Primo ministro viene
eletto mediante collegamento con i
candidati ovvero con una o più liste di
candidati, norma che consente
l'adattamento sia al sistema
maggioritario che a quello
proporzionale.
NORMA ANTI-RIBALTONE E SFIDUCIA
COSTRUTTIVA: In qualsiasi momento
la Camera potrà obbligare il Primo
ministro alle dimissioni, con
l'approvazione di una mozione di
sfiducia firmata almeno da un quinto dei
componenti (ora è un decimo). Nel caso
di approvazione, il Primo ministro si
dimette e il presidente della Repubblica
decreta lo scioglimento della Camera. Il
Primo ministro si dimette anche se la
mozione di sfiducia è stata respinta con
il voto determinante di deputati non
appartenenti alla maggioranza espressa
dalle elezioni. Garante di questa
maggioranza sarà il presidente della
Repubblica, che richiederà le dimissioni
del Primo ministro anche nel caso in cui
per il voto favorevole a una questione
di fiducia posta dal Primo ministro sia
stata determinante una maggioranza
diversa da quella uscita dalle urne.
Entra in Costituzione anche la mozione
di sfiducia costruttiva: i deputati
appartenenti alla maggioranza uscita
dalle urne, infatti, possono presentare
una mozione di sfiducia con la
designazione di un nuovo Primo ministro.
In tal caso il premier in carica si
dimette e il capo dello Stato nomina il
Primo ministro designato nella mozione.
DEVOLUTION: Le Regioni avranno
potestà legislativa esclusiva su alcune
materie come assistenza e organizzazione
sanitaria; organizzazione scolastica,
gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche; definizione
della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della
Regione; polizia amministrativa
regionale e locale. Tornano a essere di
competenza dello Stato la tutela della
salute, le grandi reti strategiche di
trasporto e di navigazione di interesse
nazionale, l'ordinamento della
comunicazione, l'ordinamento delle
professioni intellettuali, la
produzione, il trasporto e la
distribuzione nazionali dell'energia,
l'ordinamento di Roma; la promozione
internazionale del made in Italy.
INTERESSE NAZIONALE E CLAUSOLA DI
SUPREMAZIA: L'interesse nazionale
prevede che il governo, qualora ritenga
che una legge regionale pregiudichi
l'interesse nazionale della Repubblica,
invita la Regione a rimuovere le
disposizioni pregiudizievoli. Se entro
15 giorni il Consiglio regionale non
rimuove la causa del pregiudizio, il
governo entro altri 15 giorni sottopone
la questione al Parlamento in seduta
comune che con maggioranza assoluta può
annullare la legge. Il presidente della
Repubblica entro i successivi 10 giorni,
emana il decreto di annullamento. La
clausola di supremazia, invece, prevede
che lo Stato può sostituirsi alle
Regioni, alle città metropolitane, alle
Province e ai Comuni, nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica
ovvero quando lo richiedano la tutela
dell'unità giuridica o economica o i
livelli essenziali delle prestazioni
relative ai diritti civili e sociali.
ITER LEGISLATIVO: La Camera
esamina i disegni di legge riguardanti
le materie che il nuovo articolo 117
affida alla legislazione esclusiva dello
Stato. Dopo l'approvazione il Senato
federale può proporre modifiche entro
trenta giorni sulle quali sarà comunque
la Camera a decidere in via definitiva.
All'Assemblea di Palazzo Madama spetterà
l'esame e la parola definitiva, invece,
sui provvedimenti riguardanti le materie
concorrenti. Le questioni di competenza
tra le due Camere sono risolte dai
presidenti delle Camere o da un comitato
paritetico, composto da quattro deputati
e da quattro senatori, designati dai
rispettivi presidenti. La decisione dei
presidenti o del comitato non è
sindacabile in alcuna sede. Per alcune
materie comunque resta il procedimento
bicamerale. In caso di disaccordo tra le
due Camere, il testo sarà proposto da
una commissione, composta da trenta
deputati e da trenta senatori, convocata
dai presidenti delle Camere, e
sottoposto al voto finale delle
Assemblee.
CLAUSOLA DI ESSENZIALITÀ: Se il
governo ritiene che proprie modifiche a
un disegno di legge, sottoposto
all'esame del Senato, siano essenziali
per l'attuazione del suo programma
approvato dalla Camera, il presidente
della Repubblica, verificati i
presupposti costituzionali, può
autorizzare il Primo ministro a esporne
le motivazioni al Senato federale che
decide entro trenta giorni. Se tali
modifiche non sono accolte dal Senato,
il disegno di legge è trasmesso alla
Camera dei deputati che decide in via
definitiva a maggioranza assoluta dei
suoi componenti sulle modifiche
proposte. I disegni di legge del governo
avranno comunque una via preferenziale
nel calendario dei lavori delle Camere.
Se l'esecutivo lo richiede, verranno
iscritti all'ordine del giorno e votati
entro tempi certi.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: La
Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato, che esercitano le loro funzioni
secondo i principi di leale
collaborazione e sussidiarietà.
ROMA CAPITALE: Roma è la capitale
della Repubblica e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia,
anche normativa, nelle materie di
competenza regionale, nei limiti e con
le modalità stabiliti nello Statuto
della regione Lazio.
FEDERALISMO FISCALE: Entro tre
anni dalla data di entrata in vigore
della legge di riforma costituzionale
sarà assicurata l'attuazione del
federalismo fiscale. Sono fissati dei
limiti per cui in nessun caso
l'attribuzione dell'autonomia impositiva
alle Regioni, alle Province, alle città
metropolitane e ai Comuni può
determinare un incremento della
pressione fiscale complessiva. Inoltre,
viene inserito il concetto di
sussidiarietà fiscale: il cittadino su
alcune spese come a esempio quelle di
mantenimento dei figli, invece di pagare
le tasse per richiedere poi il rimborso
a livello regionale, può detrarle
direttamente dalla dichiarazione dei
redditi.
CORTE COSTITUZIONALE: Aumentano i
giudici di nomina parlamentare nella
Corte Costituzionale. La Consulta sarà
composta da 15 giudici: quattro nominati
dal presidente della Repubblica, quattro
dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative; tre giudici sono
nominati dalla Camera dei deputati e
quattro dal Senato federale della
Repubblica integrato dai governatori. È
previsto che, concluso il mandato, nei
successivi tre anni non si possano
ricoprire incarichi di governo, cariche
pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in
organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
CSM: I componenti del Csm, oltre
a quelli eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, sono eletti per un
sesto dalla Camera dei deputati e per un
sesto dal Senato federale della
Repubblica tra professori ordinari di
università in materie giuridiche e
avvocati dopo quindici anni di
esercizio. La Costituzione attualmente,
invece, prevede che siano eletti per un
terzo dal Parlamento in seduta comune.
Il presidente della Repubblica nomina il
vice presidente del Csm nell'ambito dei
componenti eletti dalle Camere.
ENTRATA IN VIGORE: La nuova
Costituzione entrerà in vigore in tempi
diversi. Devolution, interesse nazionale
e clausola di supremazia saranno
effettivi subito con l'entrata in vigore
della riforma, mentre per il resto
dipenderà da quando si terrà il
referendum confermativo. Se questo sarà
fatto prima delle prossime elezioni
politiche, le norme entreranno in vigore
dalla nuova legislatura, però il Senato
federale sarà effettivo nella sua
composizione solo dal 2011. Invece, se
il referendum si terrà dopo le elezioni
politiche del 2006, la riforma entrerà
in vigore nel 2011 e il Senato federale
sarà effettivo solo dal 2016.